European Accessibility Act: cosa succederà dal 28 giugno 2025

Che cos’è l’European Accessibility Act in breve:

L’Atto Europeo sull’Accessibilità (EAA) del 17 aprile 2019 è una nuova direttiva volta a garantire pari accesso per le persone con disabilità a beni e servizi disponibili nel mercato interno dell’UE, stabilendo un unico insieme di standard di accessibilità per tutti gli Stati membri

Disclaimer:

Le informazioni riportate di seguito sono messe a disposizione a scopo puramente divulgativo.

Non rappresentano consulto né consulenza di alcun genere e non sono sostitutive di una consulenza mirata e specifica sul caso concreto.

Nessun contenuto deve essere utilizzato per valutare, gestire o trattare in qualsiasi modo delle questioni aventi carattere legale.

Basandosi su direttive precedenti, l’EAA mira a unificare i requisiti di accessibilità in tutta l’Unione Europea, riducendo i costi delle iniziative di accessibilità e promuovendo il commercio transfrontaliero, soprattutto per le PMI.

Le leggi emanate dagli stati membri derivanti dall’EAA sostituiranno le attuali linee guida sull’accessibilità, che al momento variano appunto da paese a paese.

L’Italia ha recepito la direttiva nel 2022 tramite Decreto Legislativo del 27 maggio 2022, n. 82

L’accessibilità digitale è un aspetto importante dell’impegno della Commissione europea a favore di inclusione, diversità e della creazione di una “Unione dell’uguaglianza”.

La rotta è tracciata, ed è prevedibile che ulteriori misure saranno prese verso questa direzione.


Scenari per le aziende:

Con l’entrata in vigore di nuove norme per le aziende si presentano i soliti due scenari:

  • adeguarsi a ridosso dell’entrata in vigore della regola / normativa / legge / standard, rifugiandosi nel risentimento per l’ennesima imposizione “ingiusta” da rispettare per evitare sanzioni, cercando di capire come ridurre il costo di adeguamento;
  • prepararsi per tempo iniziando da subito ad informarsi, avendo la possibilità di gestire al meglio risorse e tempistiche e potendo individuare le opportunità che l’apertura ad una platea di pubblico sotto-servita può creare per il proprio business.

Le motivazioni:

Nella UE circa 80 milioni di persone sono toccate in qualche misura da una disabilità. 

L’accessibilità è un prerequisito per garantire la loro piena ed equa partecipazione alla società.

L’UE e la maggior parte degli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, pertanto si sono impegnati a creare un quadro legislativo per accessibilità in linea con l’articolo 9 della Convenzione.

L’accessibilità è considerata un concetto ampio: ciò include la prevenzione e l’eliminazione degli ostacoli che pongono problemi alle persone con disabilità nell’utilizzo di prodotti, servizi e infrastrutture.

Per progettare servizi e prodotti accessibili servono competenze multidisciplinari.

Per scrivere il codice di un software accessibile, è essenziale il supporto di User Experience Designer e Copywriter esperti in accessibilità.

Per evitare barriere nella fruizione di un servizio o nell’utilizzo pratico di un prodotto, sono necessarie figure professionali che conoscano la maggior parte delle esigenze di tutte le persone, con e senza disabilità.

Queste figure professionali collaborano con l’azienda nello sviluppo del progetto, creando soluzioni che garantiscono un’esperienza d’uso gradevole sin dall’inizio, “by design”.

Non è più sostenibile, anche dal punto di vista economico, cercare di “mettere una toppa” coinvolgendo magari persone con disabilità solo nelle fasi finali di testing per poi correggere le problematiche emerse poco prima del lancio sul mercato.


EAA, di cosa si tratta in dettaglio:

Si tratta di una direttiva dell’Unione Europea, ovvero la “DIRETTIVA (UE) 2019/882DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi”, nota come European Accessibility Act (“EAA”) approvata il 13 marzo 2019 dal Parlamento europeo e il 9 aprile 2019 anche dal Consiglio dell’Unione europea.

La direttiva è stata recepita dallo stato italiano tramite Decreto Legislativo del 27 maggio 2022, n. 82 (“Decreto 82/2022”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2022 ed entrato in vigore il 16 luglio 2022.

Scopo della direttiva:

Cit. punto (1) della Direttiva:

“Contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di requisiti di accessibilità per determinati prodotti e servizi, in particolare eliminando e prevenendo gli ostacoli alla libera circolazione di determinati prodotti e servizi accessibili derivanti dall’eterogeneità dei requisiti di accessibilità negli Stati membri.”

Tempistiche ed ambiti di interesse:

A tale scopo, nell’EAA vengono stabiliti i requisiti di accessibilità che devono essere soddisfatti da prodotti e servizi presenti nell’elenco, forniti ai consumatori ed IMMESSI SUL MERCATO DOPO IL 28 GIUGNO 2025, nonché gli obblighi di accessibilità che gli operatori economici devono garantire.‍

La Direttiva intende indicare “cosa” deve essere accessibile in termini di requisiti funzionali, ma non impone soluzioni tecniche dettagliate che indichino il “come” farlo, con l’intento di lasciare spazio di innovazione.

La Direttiva prevede un periodo transizione, infatti fino al 28 giugno 2030 sarà possibile continuare a fornire servizi e prodotti non conformi se già in uso prima del 28 giugno 2025, dopodichè sarà necessario dismetterli. 

Inoltre per i terminali self-service “inaccessibili” già in uso prima del 28 giugno 2025 è comunque prevista un’ulteriore deroga, che ne permette l’utilizzo  fino al termine della loro vita economica, ma non oltre 20 anni dall’inizio del loro utilizzo (ovvero anno 2045).


Quali soggetti sono interessati:

Punto (57) della direttiva:
Gli obblighi della presente direttiva dovrebbero applicarsi indistintamente agli operatori economici del settore pubblico e del settore privato.

Tuttavia, la direttiva indica delle eccezioni in considerazione della forte presenza di microimprese e PMI sul territorio dell’Unione Europea, che di fatto forniscono lavoro alla maggioranza degli occupati nell’Unione.

Le microimprese, identificate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, come “impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.”, sono sostanzialmente incoraggiate a perseguire aggiornamenti che favoriscano l’accessibilità (punti 70-72), ma non hanno obblighi formali.


Per quanto riguarda  invece le piccole-medie imprese o PMI, sempre definite dalla raccomandazione 2003/361/CE come “imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.”, viene precisato al punto (64) che “per motivi di proporzionalità, i requisiti di accessibilità dovrebbero applicarsi soltanto nella misura in cui non impongano un onere sproporzionato agli operatori economici interessati o nella misura in cui non richiedano un cambiamento significativo dei prodotti e servizi che comporterebbe una loro modifica sostanziale”.

Al punto (67) si chiarisce che i criteri di valutazione per definire l’onere sproporzionato sono riportati nell’allegato VI della stessa direttiva.


Quali servizi e prodotti sono interessati:

La direttiva individua gli elementi interessati dal punto (25) al punto (43):

  • sistemi hardware informatici generici per consumatori ( e relativi sistemi operativi). I personal computer, compresi i computer da tavolo (desktop), i notebook, gli smartphone e i tablet sono esempi di tali sistemi hardware informatici. 
  • i terminali di pagamento, inclusi i loro hardware e software, e taluni terminali self-service interattivi destinati a essere utilizzati per la fornitura di servizi contemplati dalla direttiva.
    Ad esempio:
    • sportelli automatici;
    • macchine per l’emissione di biglietti che garantiscono l’accesso a servizi
      (es: distributori di titoli di trasporto, terminali per l’emissione di biglietti per la gestione delle file negli uffici bancari, terminali per il check-in, terminali self-service interattivi per la fornitura di informazioni);
  • servizi di comunicazione elettronica, comprese le comunicazioni di emergenza, nei quali il fornitore dovrebbero fornire, in aggiunta alla comunicazione vocale, il testo in tempo reale e i servizi di conversazione globale* qualora offrano un video, garantendo la sincronizzazione di tutti questi strumenti di comunicazione; 

* “servizio di conversazione globale”: un servizio di conversazione multimediale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento (c.d. video relay), nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale, tra utenti in due o più località (c.d. text relay);

  • apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori, prevedibilmente destinate ad essere utilizzate principalmente per accedere ai servizi di comunicazione elettronica (esempio: router o modem);
  • servizi che forniscono accesso ai contenuti audiovisivi (in qualunque modo vengano erogati: siti web, applicazioni online, applicazioni basate su set-top box, applicazioni scaricabili, servizi per dispositivi mobili, applicazioni mobili, e relativi lettori multimediali, nonché servizi di televisione connessa.);
  • informazioni relative ai servizi di trasporto comprese le informazioni di viaggio in tempo reale, le informazioni sui prodotti e servizi di trasporto passeggeri, informazioni prima del viaggio, informazioni durante il viaggio, informazioni fornite quando un servizio subisce una cancellazione o un ritardo alla partenza, informazioni riguardo prezzi e promozioni (in qualunque modo vengano erogate:  siti web, servizi per dispositivi mobili, schermi informativi interattivi e terminali self-service interattivi);
  • servizi di biglietteria elettronica, i biglietti elettronici e i terminali self-service interattivi;

-P.S.: Per quanto riguarda i trasporti, la direttiva si applica solo per la parte del servizio fornita all’interno del territorio dell’Unione. Sono esclusi dalla direttiva i servizi di trasporto prestati al di fuori del territorio degli Stati membri, anche se il servizio è destinato al mercato dell’Unione.

I vettori AEREI dell’Unione tuttavia dovrebbero assicurare che i requisiti siano soddisfatti anche nel caso di voli in partenza da un paese terzo e diretti verso un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, mentre i vettori non in possesso di una licenza rilasciata nell’Unione dovrebbero essere tenuti ad assicurare che i requisiti siano soddisfatti nel caso di voli in partenza dal territorio dell’Unione e diretti verso un paese terzo.

  • servizi bancari e finanziari forniti ai consumatori, anche quando sono forniti mediante siti web e servizi per dispositivi mobili, incluse le applicazioni mobili;
  • nell’ambito dei servizi bancari per consumatori, i requisiti di accessibilità andrebbero applicati anche ai metodi di identificazione, alla firma elettronica e ai servizi di pagamento
  • I file di libri elettronici, dove il concetto di fornitore di servizi potrebbe includere gli editori e gli altri operatori economici coinvolti nella distribuzione;
  • servizi di commercio elettronico, forniti a distanza, tramite siti web e applicazioni mobili, per via elettronica e su richiesta individuale di un consumatore, riferibili alla vendita online di qualsiasi prodotto o servizio.

N.B: Punto (20) della direttiva: anche se un servizio, o parte di esso, è subappaltato a terzi, non dovrebbe essere compromessa l’accessibilità a tale servizio e i fornitori di servizi dovrebbero rispettare gli obblighi della presente direttiva.

I fornitori di servizi dovrebbero inoltre assicurare una formazione appropriata e continua del personale per garantire che esso disponga di una preparazione adeguata sull’utilizzo dei prodotti e dei servizi accessibili.
Tale formazione dovrebbe riguardare questioni quali la trasmissione di informazioni, la consulenza e la pubblicità. 


Cosa si deve fare:

Per adeguarsi all’European Accessibility Act (EAA) bisogna adottare una serie di misure e procedure per garantire che i nuovi prodotti e servizi immessi sul mercato a partire dal 28 giugno 2025 siano accessibili alle persone con disabilità.

Ecco alcuni suggerimenti non esaustivi sui passi da seguire:

  • verificare di essere inclusi nella lista nei soggetti interessati dalla Direttiva

Se l’azienda ha più di 10 dipendenti ed un fatturato annuo superiore ai 2 milioni di euro molto probabilmente rientra nella lista dei soggetti interessati;

  • assessment dell’accessibilità digitale: condurre un’analisi completa per identificare le aree in cui sono presenti delle lacune;
  • applicare le linee guida WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) per i contenuti digitali, controllando che vengano tenute in considerazione in ogni passo del proprio flusso di progettazione di prodotti e servizi;
  • garantire che tutte le informazioni fornite dall’organizzazione siano disponibili in formati accessibili;
  • formare adeguatamente il personale in modo che sia preparato a implementare e mantenere in opera i requisiti di accessibilità negli ambiti e nelle mansioni di competenza;

N.B. A prescindere dall’EAA, i soggetti giuridici diversi dalle pubbliche amministrazioni e identificati nell’art. 3 della legge LEGGE 9 gennaio 2004, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a cinquecento milioni di euro, già dal 2022 sono tenuti a compilare e presentare la dichiarazione di accessibilità fornita dall’AgID in un formato accessibile ed a pubblicarla sul proprio sito web, aggiornandola annualmente entro il 23 settembre.


Conseguenze:

L’iter per la verifica delle inadempienze e l’entità delle sanzioni sono indicate nel  Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82 Attuazione della direttiva (UE) 2019/882:

  • per quanto riguarda i prodotti, il Ministero dello Sviluppo economico, dopo aver accertato l’inosservanza dei requisiti, indica delle misure correttive ed un termine entro il quale portarle a termine.
    Nel caso in cui l’operatore economico non ottemperi alle richieste entro il termine, viene indicato un termine supplementare ragionevole per procedere al ritiro del prodotto dal mercato.
    Qualora si ritenga che la non conformità coinvolga altri stati membri, vengono informati gli stati membri coinvolti e la commissione;
  • nel caso l’operatore economico continui a non osservare le richieste, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del prodotto sul mercato nazionale o per ritirarlo;
  • decorsi novanta giorni dal ricevimento delle informazioni da parte degli altri stati membri eventualmente coinvolti e da parte della commissione, nel caso non vengano sollevate obiezioni contro la misura provvisoria adottata dal Ministero dello sviluppo economico, tale misura è da ritenersi giustificata.
    Pertanto Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinchè siano adottate senza ritardo le opportune misure restrittive, quali il ritiro del prodotto dal mercato.
  • per quanto riguarda i servizi, L’Agenzia per l’Italia Digitale, dopo aver accertato l’inosservanza dei requisiti, indica delle misure correttive ed un termine entro il quale portarle a termine.
    Nel caso in cui l’operatore economico non ottemperi alle richieste entro il termine, viene indicato un termine supplementare ragionevole per procedere all’oscuramento dello specifico servizio che non rispetta i requisiti di accessibilità o al ritiro dell’applicazione mobile dallo store, adottando le misure necessarie per inibirne l’utilizzo; 
  • per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 3 “Requisiti di accessibilità” e dell’art. 6 “Obblighi del fabbricante” l’operatore economico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro, tenendo conto dell’entità della non conformità, del numero delle unità di prodotti o di servizi non conformi nonché del numero degli utenti coinvolti; 
  • l’operatore economico che non ottempera a quanto disposto dall’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 18 ”Prodotti non conformi ai requisiti di accessibilità”, comma 4, e dell‘articolo 21 “Conformità dei servizi”, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000 euro;
  • nel caso in cui l’operatore economico non collabori per permettere lo svolgimento delle attività indicate nell’articolo 6 “obblighi del fabbricante” e art. 13 “Modifica sostanziale e onere sproporzionato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 30.000, salvo rifiuto motivato se le informazioni richieste possono far emergere  la  propria  responsabilita’ per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo o per un reato;
  • per i soggetti indicati nella legge LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4 “Disposizioni per favorire e semplificare l’accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici”, identificati in:
    • enti pubblici economici;
    • aziende private concessionarie di servizi pubblici;
    • aziende municipalizzate regionali;
    • enti di assistenza e di riabilitazione pubblici;
    • aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico;
    • aziende appaltatrici di servizi informatici,

si applicano sanzioni e disposizioni indicate dalla stessa Legge 4/2004 , eventualmente se applicabili si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nel caso in cui a seguito dell’istruttoria l’AgID ritenga che ci siano delle violazioni, viene fissato il termine per la risoluzione di queste violazioni.
In caso di inottemperanza l’AgID applicherà una sanzione amministrativa che può arrivare fino al 5 per cento del fatturato,

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